Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende individuare il profilo professionale del conducente di autovetture adibite al servizio di trasporto degli organi istituzionali, ovvero dell'autista di rappresentanza, considerato il vuoto legislativo in materia.
      Ad oggi, infatti, nonostante gli autisti di rappresentanza abbiano un chiaro ruolo nell'organizzazione dei servizi a servizio degli organi istituzionali del Paese e, quindi, una coscienza di categoria che li porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentare i loro compiti, attività e formazione, esiste una grave lacuna legislativa. Appare dunque necessario introdurre nel sistema delle professioni dei dipendenti dello Stato, disciplinato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, quella dell'autista di rappresentanza, definendone il profilo, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, determinandone il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui seno si colloca tale figura.
      Per le particolarità che caratterizzano il ruolo, l'autista di rappresentanza è selezionato non solo per la sua abilità alla guida, ma soprattutto per il comportamento che deve tenere durante il servizio.
      Infatti, l'autista di rappresentanza svolge il suo lavoro a contatto diretto con esponenti degli organi istituzionali e dirigenti, ne condivide, per ore, la presenza in auto, ascolta conversazioni, spesso delicate, su temi importanti che riguardano sia la struttura per la quale lavora, sia il piano strettamente politico e, con il suo modo di comportarsi, può dare un contributo all'immagine dell'amministrazione.
      La discrezionalità è il fattore professionale dominante che l'autista di rappresentanza deve avere, per quanto riguarda sia l'incolumità, sia la privacy, della personalità assegnatagli.
      Per questi motivi la scelta dell'autista di rappresentanza è fatta con particolare attenzione.
      I fattori determinanti che individuano l'autista di rappresentanza si possono sintetizzare

 

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in: competenza, norme comportamentali e comunicazione.
      La richiesta di disciplinare l'esercizio e l'accesso alla professione di autista di rappresentanza risponde a una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità del servizio che l'organo istituzionale utente richiede ormai nei confronti di tutte le prestazioni professionali, in particolare di quelle che operano nell'ambito dei servizi istituzionali.
      Tuttavia a questa esigenza, ormai manifestata da tempo, non corrisponde una risposta adeguata sotto il profilo normativo.
      In particolare, i decreti legislativi che si sono succeduti nel tempo disciplinando la materia (n. 29 del 1993, n. 80 del 1998 e n. 165 del 2001, e successive modificazioni), nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di disciplina in materia di pubblico impiego, non prendendo in considerazione numerose professionalità, anche esistenti da tempo, forse dotate di minore visibilità, ma certo non di minore importanza per il funzionamento complessivo delle pubbliche amministrazioni, non consentono di dare adeguata soluzione al problema della sistematica e coerente regolamentazione di tutte le professioni all'interno delle pubbliche amministrazioni, inclusa quella dell'autista di rappresentanza.
      Per questa ragione, la presente proposta di legge mira a definire il profilo professionale dell'autista di rappresentanza specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell'operatore stesso e i rapporti con le altre professioni. In sintesi, prevede una normativa che indica le competenze tecniche, cognitive e relazionali che l'operatore deve possedere.
      Questa iniziativa legislativa vuole inoltre disciplinare le modalità di accesso a tale professione, ai fini di uniformare la formazione di tutti coloro che la esercitano, a garanzia di una sostanziale omogeneità della figura.
      Ciò permetterà sicuramente di individuare il necessario livello professionale della categoria, ai fini di adeguare la professionalità dell'autista di rappresentanza agli standard europei e di permettere la libera circolazione dei lavoratori nell'area comunitaria, prevedendo una formazione che garantisca riconoscimento in tutti i Paesi dell'Unione europea.
      A tal fine, l'articolo 1 individua la figura dell'autista di rappresentanza e ne definisce le caratteristiche, i compiti e le funzioni.
      L'articolo 2 specifica che l'autista di rappresentanza presta la sua attività in regime di dipendenza delle amministrazioni dello Stato.
      L'articolo 3 prevede le attività che l'autista di rappresentanza presta in collaborazione con gli altri operatori facenti parte dello staff degli organi istituzionali.
      L'articolo 4 stabilisce i requisiti di accesso: diploma di istruzione secondaria di primo grado, possesso della patente di guida B, possesso del certificato di abilitazione professionale «CAP B», iscrizione all'albo degli autisti, conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese, possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del medesimo codice della strada.
      Inoltre, dispone che chi svolge o ha svolto l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista a seguito degli organi istituzionali, con all'attivo almeno un anno di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio svolte in tre anni, alla data di entrata in vigore della legge, sia esonerato dal possedere i requisiti citati e sia abilitato all'esercizio della professione.
      L'articolo 5 prevede un esame finale davanti a un'apposita commissione, che rilascerà un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale che permetterà all'operatore di prestare servizio di autista di rappresentanza.
 

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